In particolare lo Studio effettua:
- Analisi, consulenze e perizie su operazioni in derivati (Swap, option, future, forward, ecc) al fine di accertare la correttezza dei contratti, la determinazione del fair value, la funzione di copertura o speculazione, nonché il rispetto delle norme previste dal T.U.F. (D. Lgs. 58/98). Gestione delle operazioni giudiziarie ed extra-giudiziarie per il risarcimento dei danni subiti.
- Analisi, consulenze e perizie su operazioni in titoli (fondi, gestioni patrimoniali, titoli Argentina, Cirio, Lehman Brothers, ecc..) ai fini dell'accertamento della correttezza dei contratti e dei prezzi praticati, nonché del rispetto delle norme previste dal T.U.F. (D. Lgs. 58/98). Gestione delle operazioni giudiziarie ed extra-giudiziarie per il risarcimento dei danni subiti.
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Swap, option e altri derivati
Con il termine derivati si individuano quei prodotti finanziari il cui valore non è intrinseco in sé ma deriva dall’andamento di un’attività sottostante, finanziaria (azioni, obbligazioni, tassi di interesse, cambi) o reale (materie prime, prodotti energetici). Con i derivati, in particolare gli swap, gli operatori possono perseguire sia finalità di copertura sia finalità speculative. Accanto ai derivati più comuni come i forward (contratti a termine in cui viene fissato il prezzo di una transazione il cui perfezionamento è procrastinato nel futuro), le opzioni/futures (contratti aventi ad oggetto il diritto di acquisto/vendita da esercitare entro un periodo definito o al termine dello stesso), si sono sviluppati strumenti più complessi, gli swap, con i quali interviene un accordo privato tra due parti che si scambiano flussi di cassa a date certe, secondo una formulazione predefinita tra di esse. Nei contratti swap non si ha alcun capitale di rischio definito, ma si assumono impegni futuri, protratti e scadenzati nel tempo. Il capitale di rischio risulta inizialmente indeterminato e può assumere ex post dimensioni ragguardevoli e inaspettate. Le banche, previo autocertificazione dell’imprenditore di essere un “operatore qualificato” hanno frequentemente collocato swap aventi natura prettamente speculativa. Per tali contratti, ove ricorrano le condizioni previste dal T.U.F. ( D.Lgs. 58/98), è possibile provvedere al recupero delle somme indebitamente percepite dalle banche.
Investimenti in titoli inadeguati
I servizi di investimento vengono dalla legge ricondotti in un ambito di attività riservata agli intermediari finanziari. Il settore è disciplinato dalle norme generali del codice civile in materia di contratto e da norme speciali che spesso derogano alle ordinarie norme del diritto comune: l’asimmetria informativa che caratterizza il rapporto fra intermediario e cliente impone una più attenta tutela di quest’ultimo attraverso peculiari vincoli e gravami imposti all’intermediario nello svolgimento dei servizi finanziari. I servizi finanziari prestati alla clientela, hanno subito frequenti implementazioni normative volte a rendere più trasparenti i rapporti, dettando – nel sovra-ordinato interesse al corretto funzionamento del mercato – principi di comportamento e livelli informativi tanto più estesi e penetranti quanto più debole è la forza contrattuale e labile l’expertice finanziario del cliente. Un’ulteriore spinta in tal senso è giunta dai recenti scandali finanziari (Obbligazioni Argentina, Parmalat, Cirio, per citare i più rilevanti) i quali hanno arrecato gravi danni a un’ampia schiera di risparmiatori/imprenditori, palesando altresì comportamenti non sempre corretti e trasparenti da parte degli intermediari finanziari. Qualora la banca non abbia adeguatamente rappresentato al cliente i rischi connessi ai titoli oggetto di acquisto/sottoscrizione, valutandone l’adeguatezza in rapporto allo screen informativo del cliente stesso (esperienza, patrimonio, obiettivi, rischio), è possibile procedere al recupero delle perdite conseguite.