Malagestio

Sulla base della pluridecennale esperienza e dell'expertise acquisita in campo finanziario, lo Studio Marcelli offre al cliente un'assistenza completa estesa agli aspetti sia tecnici che legali, al fine di riscontrare, dall'esame della documentazione bancaria, eventuali irregolarità contestabili in azioni giudiziarie ed extragiudiziarie. 

In particolare lo Studio effettua:

  • Analisi, consulenze e perizie su operazioni in derivati (Swap, option, future, forward, ecc) al fine di accertare la correttezza dei contratti, la determinazione del fair value, la funzione di copertura o speculazione, nonché il rispetto delle norme previste dal T.U.F. (D. Lgs. 58/98). Gestione delle operazioni giudiziarie ed extra-giudiziarie per il risarcimento dei danni subiti.
  • Analisi, consulenze e perizie su operazioni in titoli (fondi, gestioni patrimoniali, titoli Argentina, Cirio, Lehman Brothers, ecc..) ai fini dell'accertamento della correttezza dei contratti e dei prezzi praticati, nonché del rispetto delle norme previste dal T.U.F. (D. Lgs. 58/98). Gestione delle operazioni giudiziarie ed extra-giudiziarie per il risarcimento dei danni subiti.

Per la propria prestazione lo Studio si remunera principalmente sui risultati conseguiti. Per maggiori dettagli clicca qui.

Swap, option e altri derivati

Con il termine derivati si individuano quei prodotti finanziari il cui valore non è intrinseco in sé ma deriva dall’andamento di un’attività sottostante, finanziaria (azioni, obbligazioni, tassi di interesse, cambi) o reale (materie prime, prodotti energetici). Con i derivati, in particolare gli swap, gli operatori possono perseguire sia finalità di copertura sia finalità speculative. Accanto ai derivati più comuni come i forward (contratti a termine in cui viene fissato il prezzo di una transazione il cui perfezionamento è procrastinato nel futuro), le opzioni/futures (contratti aventi ad oggetto il diritto di acquisto/vendita da esercitare entro un periodo definito o al termine dello stesso), si sono sviluppati strumenti più complessi, gli swap, con i quali interviene un accordo privato tra due parti che si scambiano flussi di cassa a date certe, secondo una formulazione predefinita tra di esse. Nei contratti swap non si ha alcun capitale di rischio definito, ma si assumono impegni futuri, protratti e scadenzati nel tempo. Il capitale di rischio risulta inizialmente indeterminato e può assumere ex post dimensioni ragguardevoli e inaspettate. Le banche, previo autocertificazione dell’imprenditore di essere un “operatore qualificato” hanno frequentemente collocato swap aventi natura prettamente speculativa. Per tali contratti, ove ricorrano le condizioni previste dal T.U.F. ( D.Lgs. 58/98), è possibile provvedere al recupero delle somme indebitamente percepite dalle banche.

Investimenti in titoli inadeguati

I servizi di investimento vengono dalla legge ricondotti in un ambito di attività riservata agli intermediari finanziari. Il settore è disciplinato dalle norme generali del codice civile in materia di contratto e da norme speciali che spesso derogano alle ordinarie norme del diritto comune: l’asimmetria informativa che caratterizza il rapporto fra intermediario e cliente impone una più attenta tutela di quest’ultimo attraverso peculiari vincoli e gravami imposti all’intermediario nello svolgimento dei servizi finanziari. I servizi finanziari prestati alla clientela, hanno subito frequenti implementazioni normative volte a rendere più trasparenti i rapporti, dettando – nel sovra-ordinato interesse al corretto funzionamento del mercato – principi di comportamento e livelli informativi tanto più estesi e penetranti quanto più debole è la forza contrattuale e labile l’expertice finanziario del cliente. Un’ulteriore spinta in tal senso è giunta dai recenti scandali finanziari (Obbligazioni Argentina, Parmalat, Cirio, per citare i più rilevanti) i quali hanno arrecato gravi danni a un’ampia schiera di risparmiatori/imprenditori, palesando altresì comportamenti non sempre corretti e trasparenti da parte degli intermediari finanziari. Qualora la banca non abbia adeguatamente rappresentato al cliente i rischi connessi ai titoli oggetto di acquisto/sottoscrizione, valutandone l’adeguatezza in rapporto allo screen informativo del cliente stesso (esperienza, patrimonio, obiettivi, rischio), è possibile procedere al recupero delle perdite conseguite.

La nostra sede